Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE AKESIOS

Articolo 1- Denominazione, sede, durata
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “AKESIOS ” .
L’Associazione ha la propria sede legale in Via G. Venerucci, 6 - RIMINI; la variazione della sede legale all’interno del Comune non richiede alcune modifica statutaria.
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci

Articolo 2 - Ambito di operatività
L’Associazione può istituire sedi secondarie in Italia, a livello provinciale o regionale e all’estero.
L’Associazione può partecipare a enti, associazioni, fondazioni e ad altri organismi che perseguano finalità analoghe o di ausilio a quelle statutarie, fermo restando il mantenimento della propria autonomia e completa indipendenza.

Articolo 3 - Finalità dell'Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro, ma unicamente finalità sociali e culturali.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha, più precisamente, lo scopo di promuovere attività di studio e ricerca, culturali e ricreative, nonché formative e di aiuto al singolo, finalizzate:
- allo sviluppo del potenziale creativo e del benessere psicofisico della persona nella sua dimensione individuale e collettiva.
- alla diffusione di informazioni ed alla formazione mirate ad uno stile di vita sano e naturale.
- alla divulgazione delle tecniche energetiche con partecipazione di singoli o comunità a.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di:
1.organizzare attività di incontro, di studio e formative, conferenze, corsi, stages, anche residenziali, sia all’interno che all’esterno della sede, specialmente, seppur non esclusivamente, afferenti l’acquisizione di consapevolezza e la ricerca della sensibilità in relazione alle energie sottili ed alle tecniche Naturopatiche per il benessere della persona e dell’Habitat
2. proporre percorsi di ricerca individuale finalizzati ad una crescita psicofisica e spirituale consapevole;
3. organizzare esperienze di vita comunitaria al fine di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza individuale e di relazione.
4. organizzare convegni, manifestazioni ed eventi di ogni genere per la promozione dello scopo sociale;
5. istituire gruppi di studio e ricerca;
6. curare la redazione e la divulgazione di pubblicazioni e di mezzi audiovisivi;
L’indicazione delle suddette attività è a titolo esemplificativo e non esaustivo; l’associazione potrà svolgere qualunque attività sia utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle aventi finalità istituzionali, ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per la realizzazione degli scopi sociali l’Associazione potrà istituire collaborazioni, anche durevoli, con altre associazioni o enti pubblici e privati.

Articolo 4 – I Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche, che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, contestualmente al versamento della quota associativa, dovranno presentare richiesta scritta al C.D. che si pronuncerà entro 60 gg; la qualifica di socio è provvisoriamente acquisita al momento della presentazione della domanda ma è subordinata all’accettazione della stessa da parte del C.D.
Il C.D. dispone l’iscrizione nel libro soci oppure invia un diniego motivato al socio; contro la mancata ammissione è possibile presentare appello all'Assemblea dei Soci.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.
I soci si distinguono in fondatori e ordinari:
i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’ Associazione, previa presentazione dell’ apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Art. 5- Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative, purché soci da almeno 1 anno;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché soci da almeno 6 mesi;
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
pagare la quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo

Art. 6-Perdita dello status di socio
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a)dimissione volontaria;
b)morosità protrattasi per oltre 30 giorni dal termine stabilito dal C.D. per il versamento della quota associativa;
c)radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che:
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- abbia trasgredito o non abbia ottemperato in modo grave allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione;
- abbia commesso azioni ritenute disonorevoli, illegali o non etiche, entro e fuori dell'associazione,
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Nell’ipotesi sub b), la cessazione dalla qualità di socio avviene automaticamente ed il C.D ordinerà la cancellazione dal libro soci senza necessità di alcuna comunicazione.

Articolo 7- Organi sociali
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti (Su decisione del consiglio direttivo)
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 8- Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio.
I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

Articolo 9- Compiti e sessioni dell’Assemblea e validità assembleare
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina eventualmente il Revisore o il Collegio dei revisori dei Conti ;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine alla radiazione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, associazioni e ad altri organismi di cui all’art. 2 del presente Statuto
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, affisso presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito della stessa, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione; ai soci che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica o numero di cellulare, potrà essere inviato avviso di convocazione anche con e-mail o sms.
In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l’opportunità oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali.
Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Presidente.
Il consiglio direttivo rimane in carica fino a revoca ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 11 - Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno con cooptazione alla nomina del sostituto del membro dimissionario, possibilmente scelto secondo la graduatoria dei non eletti nella più recente elezione del Consiglio e salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile.
I membri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente; in seno al Consiglio non è ammessa delega.
Sono compiti del consiglio direttivo:
- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
- redigere i programmi delle attività sociali;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- fissare la quota annuale ordinaria di adesione all’Associazione e le modalità e i termini del suo pagamento,
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ;
- deliberare sull’esclusione dei soci non in regola con la quota associativa, come da art.6 del presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

Art. 13 - Presidente
Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 14 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti, se eletto, dura in carica 3 anni.
Il Revisore dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili se presenti, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
Il Revisori dei Conti ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 16 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
- quote associative annuali;
- contributi e liberalità degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.16;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali è comunque tenuta apposita contabilità separata
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Art. 17 - Rendiconto d’esercizio
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di dicembre.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Art. 19 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Associazione Akesios

Via Giovanni Venerucci, 6, 47921 Rimini RN

+39 333 65 19 739

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